La sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti con deliberazione n. 513 del 16 agosto ha fissato alcuni punti importanti:
- nel caso in cui venga sforato il tetto delle spese del personale, previsto dall’art. 1 comma 557 della legge 296/2006, il divieto di assunzione vale per l’anno successivo a quello della violazione;
- la disapplicazione dei vincoli comporta la mancata integrazione del fondo per le risorse decentrate anche per le incentivazioni di prestazioni o risultati, ovvero le risorse ex art. 15 comma 1 lett. k) del Ccnl del 1° aprile 1999;
- si rileva infine come gli importi incrementali apportati in contrattazione integrativa, derivanti dalla realizzazione di “piani di razionalizzazione” in seguito ai quali il 50% delle economie perseguite può essere utilizzato a tale fine, non sia da assoggettare ai vincoli imposti dall’art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/10, che prevede il mantenimento del livello raggiunto nel 2010 delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, a patto che venga rispettato il vincolo di riduzione della spesa del personale rispetto gli anni precedenti.
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