La Sentenza della Corte Europea, Sesta Sezione, del 18 ottobre 2012 merita di essere posta all’attenzione in quanto potrebbe instaurare un precedente nell’ambito delle progressioni orizzontali.
Sintetizzando la questione, che per comodità potrete comunque approfondire leggendo la sentenza allegata, la Corte si è trovata a giudicare in una controversia tra dipendenti e datore di lavoro in ambito di esperienza professionale acquisita dai primi e non considerata dal secondo ai fini della progressione orizzontale.
I dipendenti in questione avevano svolto, precedentemente all’assunzione nel medesimo istituto, un periodo di lavoro a tempo determinato in cui avevano ricoperto le medesime mansioni che avrebbero poi svolto da dipendenti in seguito al processo di stabilizzazione.
Il datore di lavoro ha provveduto a riconoscere ai dipendenti un assegno ad personam finalizzato a coprire la differenza tra il ricevuto al momento della stabilizzazione e quanto successivamente riconosciuto con l’inquadramento ottenuto, le dipendenti volevano invece veder riconosciuta l’anzianità acquisità nel periodo di lavoro a tempo determinato direttamente come categoria lavorativa.
Andando contro la prassi, e le norme, attualmente vigenti in Italia la Corte ha dato ragione alle ricorrenti.