Con la sentenza n. 15090/2018 della Corte di Cassazione viene rigettato il ricorso del segretario comunale per il recupero dello stipendio in più versategli da parte del Comune per cui lavorava.
Durante un’ispezione il Ministero delle Finanze aveva giudicato la retribuzione di posizione del dirigente apicale eccessiva e illegittima perché incrementata da importi contrattualmente non previsti. L’obbligo di recupero della differenza versata prevede anche il coinvolgimento del segretario comunale che, in linea con la regola contrattuale, ha beneficiato di una retribuzione maggiore non dovuta, pari alle somme attribuite al dirigente apicale.
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