La sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti ha emesso la delibera 54 del 2018, che si conclude con “nel computo del tetto di spesa (ora) previsto dal comma 2 dell’art. 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017 – conformemente all’orientamento interpretativo formatosi con riferimento all’analoga formulazione impiegata dall’art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (v. deliberazione di questa Sezione n. 123/2016/PAR) – rientrano tutte le risorse stanziate in bilancio destinate al trattamento accessorio del personale, anche derivanti da risorse proprie dell’ente”.
Da cosa nasce questa affermazione? Da un quesito posto da un Ente.
Il Sindaco del Comune di Capizzone aveva chiesto se fosse possibile, in assenza di figure dirigenziali interne e con le responsabilità in capo agli amministratori, istituire le posizioni organizzative dando la responsabilità a due dipendenti, derogando ai limiti di spesa cui sono soggette le risorse da destinare annualmente al trattamento accessorio del personale; ciò tramite l’impiego di risorse proprie di bilancio e senza utilizzare completamente quelle di cui all’art. 15 del C.C.N.L. del 1999.
Nel riprendere la risposta riportata all’inizio dell’articolo vediamo come la richiesta non sia stata positivamente accolta.
La base normativa su cui si basa il riscontro fornito è la seguente.
Le risorse destinate, senza alcuna distinzione in funzione della loro origine o provenienza, al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative in Comuni privi di qualifiche dirigenziali rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 9, comma 2-bis, del Dl 78/2010; nel rispetto del vincolo qui introdotto l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo del 2010 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
L’irrilevanza dell’origine/provenienza delle risorse utilizzate per garantire la copertura si ritrova nell’articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, nel quale rientrano tutte le risorse stanziate in bilancio con destinazione al trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall’origine delle eventuali maggiori risorse, proprie dell’ente, a tal fine destinate.