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30 Novembre 2018

Piano razionalizzazione e parere revisore

Incognita parere dei revisori sul riordino delle partecipate. In vista della scadenza del prossimo 31 dicembre per l’approvazione del primo piano ordinario di razionalizzazione ai sensi dell’art. 20 del dlgs 175/2016, si ripropone una questione già emersa lo scorso anno in occasione della predisposizione dei piani straordinari. Il dubbio è se, su tali documenti, occorra o meno interpellare l’organo di revisione economico finanziaria. Nel silenzio della disciplina settoriale, occorre fare riferimento all’ordinamento generale, ovvero alle disposizioni del Tuel. In particolare, è l’art. 239 del dlgs 267/2000 a individuare le fattispecie in cui è obbligatorio richiedere il parere del collegio o del revisore unico. Ciò si verifica nei seguenti casi:

1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;

2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio (escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili;

3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

4) proposte di ricorso all’indebitamento;

5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa;

6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; 7)   proposte   di   regolamento   di   contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.

E’ evidente che, in base al n. 3), quando il piano di razionalizzazione determina una riorganizzazione dei servizi erogati tramite società partecipate, il parere si impone. Ma anche negli altri casi (ossia, in particolare, per i piani pienamente confermativi del portafoglio di partecipazioni detenute dagli enti), un passaggio con i revisori può comunque non essere superlfuo. Ciò, in particolare, alla luce del generale ruolo di collaborazione con l’organo consiliare che il citato art. 239 assegna loro. Tale ruolo, peraltro, deve essere declinato secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento di ogni ente, per cui si suggerisce di verificare cosa questi ultimi prevedono.

La necessità del parere dei revisori sui piani di razionalizzazione è stata negata dall’Ancrel e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, al fine di evitare ai professionisti l’obbligo di pronunciarsi su un documento caratterizzato da ampia discrezionalità politica.

Di diverso avviso, invece, l’Anci (cfr le Linee guida del giugno 2017), ma soprattutto la Corte dei conti: in particolare, la Sezione regionale di controllo dell’Emilia Romagna, nella deliberazione n. 3/2018, ha rilevato “l’opportunità di acquisire il parere dell’organo di revisione con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa recata dal dlgs 175”.

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