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15 Maggio 2024

PNRR QUATER E NOVITÀ

Il Decreto LeggePNRR Quater” approda in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2024.

Il PNRR Quater è un provvedimento omnicomprensivo, in cui trovano spazio numerose linee di intervento e missioni incluse nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e nel Piano Nazionale Complementare (PNC).

Si ricorda come il PNRR si compone non solo di nuovi interventi che traggono la loro fonte di finanziamento dal dispositivo di ripresa e resilienza (RRF), ma anche di “progetti in essere”.

In questo blocco rientrano gli interventi, in parte in fase di attuazione ancora prima della stesura del Piano, per i quali già esistevano coperture nel bilancio dello Stato, poi sostituite dalle nuove risorse del RRF.

PNRR quater e nuove scadenze: piccole opere

Il comma 1 dell’art.33 del Decreto Legge n.19 del 2 marzo 2024 prevede che siano apportate diverse modifiche tra cui la visibilità e l’inserimento di tutti i CUP per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024 entro il 30 aprile 2024.

Il Comune è tenuto ad aggiudicare i lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo. Entro sei mesi dal collaudo, ovvero dal certificato di regolare esecuzione, i Comuni sono tenuti ad alimentare il sistema di monitoraggio e di rendicontazione

PNRR quater e nuove scadenze: medie opere

I Comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 hanno come termine ultimo per la conclusione dei lavori è identificato al 31 marzo 2026.

Le economie sono vincolate fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e sono versate nell’apposito capitolo dell’entrata di bilancio dello Stato.

PNRR Quater: contrasto alle frodi

Punto di fondamentale importanza è quello che vede i Soggetti Attuatori coinvolti in un’azione collettiva finalizzata a procedere con il rafforzamento delle procedure attuate per combattere le frodi e gli illeciti sui finanziamenti PNRR.

Di conseguenza, l’importanza delle procedure relative all’antiriciclaggio sia per il Soggetto Attuatore sia per gli operatori economici coinvolti nelle procedure di selezioni è da evidenziare nuovamente.

La giusta attenzione deve essere prestata/rivolta anche a conflitti d’interesse e anticorruzione.

PNRR Quater: possibili restrizioni

Il Decreto Legge n.19 del 2 marzo 2024 stabilisce che “Le Amministrazioni titolari di interventi non più finanziati a valere sulle risorse PNRR…a valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 1, comma 5.”

Il discorso in questo caso cambia, si prospetta un recupero delle risorse assegnate rispetto ai progetti che non sono più finanziati con fondi PNRR.

L’articolo termina lasciando un punto interrogativo in quanto viene manifestata una previsione di compensazione tra gli importi PNRR oggetto di rientro e quelli assegnati con risorse proprie dello Stato.       

Riprogrammazione degli interventi PNRR

Il Consiglio ECOFIN ha disposto l’incremento di 2,9 miliardi di euro dell’importo complessivo dei fondi a favore dell’Italia con l’inserimento della nuova missione 7 RePowerEU e una serie di modifiche alle misure originariamente previste.

Le misure nuove o modificate sono 145, queste 22 nuove misure si riferiscono alla Missione 7, queste modifiche hanno interessato anche il fabbisogno finanziario e gli stanziamenti di risorse dei singoli investimenti.

L’attuale quadro finanziario del PNRR tiene conto del definanziamento totale di alcuni interventi fuoriusciti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché delle rimodulazioni che hanno toccato e interessato alcuni interventi.

Gli interventi fuoriusciti dal Piano sono interventi che in sede di attuazione e rendicontazione, hanno manifestato criticità. Invece, altre rimodulazioni si sono realizzate in termini di revisione di obiettivi quantitativi (target) e delle loro scadenze, sia in termini di modifica (in aumento o in diminuzione) delle risorse finanziarie assegnate.

Altre misure oggetto di definanziamento

Tra gli investimenti oggetto di definanziamento ci sono quelli dedicati agli interventi per la rigenerazione urbana il cui valore originario era di circa 3,3 miliardi di euro. Il decreto legislativo tratta questa misura all’articolo 35, da cui emerge che l’importo complessivo messo a disposizione è stato ridotto a 2 miliardi di euro, di cui 1,5 miliardi di euro a valere sulle risorse del PNRR e i restanti 500 milioni di euro così come previsti dal DM 6 agosto 2021.

Un’altra misura di cui non si trova traccia è quella relativa agli Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni, il cui importo originario era di ben 6 miliardi di euro.

Ci sono poi le misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. In questo caso, i finanziamenti saranno reindirizzati verso la ricostruzione dei territori colpiti dall’alluvione del maggio 2023.

Infine, nel decreto non si osservano particolari riferimenti alla misura Tutela e valorizzazione del verde urbano il cui importo complessivo è passato da 330 a 210 milioni. La misura Promozione impianti innovativi (incluso offshore) è stata eliminata del tutto.

Fonti di finanziamento alternative

L’attuazione del PNRR rivisto nonché la realizzazione dei progetti rientranti in misure definanziate, richiede investimenti pari a circa 15,5 miliardi.

Nel decreto si chiarisce che in realtà il fabbisogno finale sarà di oltre 17 miliardi. Si deve notare che il decreto ha provveduto a reintegrare le risorse del fondo. Ciò è avvenuto in parte stralciando alcuni progetti finanziati con il fondo stesso e in parte abrogando il fondo per il trasferimento tecnologico alle imprese del mezzogiorno.

PNRR Quater: possibili semplificazioni sulla rendicontazione dei progetti definanziati

L’Articolo 12 del D.L. 19/24 apre delle speranze in quanto, alle Amministrazioni titolari viene lasciata la possibilità di prevedere delle modalità di gestione degli interventi non più PNRR semplificate, le stesse dovrebbero quindi attivarsi per dettare delle procedure specifiche, cosa che a oggi non è.ù

Il comma 4 evidenzia che per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi definanziati dal PNRR, le Amministrazioni titolari ed i Soggetti Attuatori il sistema di riferimento resta comunque il portale ReGiS.

La revisione del PNRR comporta un fabbisogno di 17 miliardi

Circa 2,8 miliardi di euro provengono da due fondi che mettevano a disposizione risorse a favore degli enti locali. Stiamo parlando del fondo istituito presso il Ministero dell’Interno per investimenti a favore dei Comuni (1,06 miliardi) e di quello per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio 734,5 milioni).

Un altro importo pari a 1 miliardo e 300 milioni è stato recuperato tagliando nettamente le risorse a disposizione di ogni Ministero per il periodo 2026-2028. Altri tagli consistenti riguardano 900 milioni derivanti dal Fondo per le Opere Indifferibili (FOI), i cui fondi già assegnati restano comunque a disposizione anche per tutti quei progetti che non rientrano più nel PNRR.

Infine, 800 milioni arrivano dalla disponibilità del Ministero dell’Economia, più precisamente dalla voce “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”.

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