La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza pubblicata il 19 gennaio 2017, ha ribadito come sia “ammissibile l’acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell’ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem”.
Quindi, in caso di richiesta di demolizione, di risarcimento del danno e di adozione di provvedimenti sanzionatori come previsto dalla legge in ragione dell’abusività della costruzione, tale richiesta verrebbe rifiutata.