Secondo quanto previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e) del codice del processo amministrativo, il giudice dell’ottemperanza è autorizzato a stabilire una sanzione pecuniaria per ogni ritardo da parte del debitore nell’assolvimento dell’obbligazione sancita a suo carico dall’ordine del giudice. Tale meccanismo automatico di irrogazione di penalità pecuniarie è finalizzato a garantire una tutela giurisdizionale di fronte al mancato rispetto delle sentenze di cognizione.
Tuttavia, il Tar Lazio, Sezione Terza Quater del 24 febbraio 2015 ha decretato che la penalità di mora non è irrogabile alle Pubbliche Amministrazioni insolventi nei casi in cui siano debitamente documentate le oggettive condizioni di difficoltà economica dell’Ente debitore. Tali difficoltà economiche, unite ai severi tagli imposti alla spesa pubblica, costituiscono infatti, secondo il Tar Lazio, ragioni ostative all’applicazione della norma sanzionatoria, la quale è applicabile “salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative” (art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a.).
Fonte: Il quotidiano della PA