Vediamo come risponde il Garante sul tema del trattamento dei dati personali delle persone poste in isolamento domiciliare.
Qual è il soggetto che può trattare i dati di coloro i quali sono posti in isolamento domiciliare, al fine di poter verificare se gli stessi stiano rispettando la misura loro imposta? In risposta a questo quesito, il Garante ha precisato che l’attività di sorveglianza dell’isolamento domiciliare, in quanto consistente in un intervento di sanità pubblica, deve essere realizzata da operatori sanitari in grado di valutare, in relazione alle condizioni di salute del soggetto, gli interventi sanitari più opportuni. Difatti, le disposizioni d’urgenza adottate pongono in capo a “l’operatore di sanità pubblica” l’obbligo di provvedere “a contattare, quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza” (art. 3, comma 6, d.p.c.m. 8 marzo 2020; art. 2, comma 6, d.p.c.m. 4 marzo u.s.). Per quanto concerne le prefetture, esse hanno il compito di controllare che la misura dell’isolamento domiciliare sia effettivamente rispettata e possono avvalersi delle forze di polizia, deputate -eventualmente – anche a adottare i provvedimenti sanzionatori connessi al mancato rispetto delle predette misure di isolamento. In considerazione di ciò, il Garante precisa che le forze di polizia locale, qualora sia loro delegata dalla prefettura la funzione di controllo, possono prendere conoscenza ed acquisire i dati identificativi di coloro che sono posti in isolamento domiciliare.
Inoltre, anche in merito alla tipologia di dati personali che possono essere trattati dalla polizia locale durante le verifiche effettuate su strada il Garante ricorda che, secondo le disposizioni normative attualmente vigenti, spetta alle prefetture il controllo dell’attuazione delle misure emergenziali adottate attraverso l’uso delle forze di polizia, ivi compresa la polizia locale (artt. 3 e 5 l. n. 65/1986). Il personale di polizia locale preposto ai controlli su strada deve anche assicurare il rispetto delle restrizioni dei movimenti delle persone sul territorio, effettuando il controllo delle autodichiarazioni, rese dai cittadini, provvedendo anche all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni amministrative o, nei casi più gravi, alla trasmissione delle notizie di reato alle autorità competenti. Gli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni – rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 sul modello ministeriale – riguardano anche la dichiarazione di “non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19”. In ragione della gravità delle conseguenze che possono derivare agli interessati dall’esito di tali verifiche, della temporaneità delle misure di isolamento e della variabilità delle stesse (per es. a seguito di tampone negativo), tali controlli devono essere necessariamente effettuati con modalità che garantiscano l’esattezza dei dati e il loro aggiornamento. Devono, pertanto, essere implementate soluzioni che consentano a tutte le Forze di polizia la possibilità di interrogare puntualmente i predetti elenchi con riferimento alla presenza della misura dell’isolamento domiciliare nei confronti del soggetto controllato. Nulla osta che tale interrogazione sia fatta presso ciascuna delle strutture sanitarie dislocate sul territorio ovvero, in modo coordinato, presso un ufficio a ciò deputato della Prefettura.
Altra osservazione posta dal Garante riguarda l’individuazione della tipologia di dati personali che possono essere trattati per gestire il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta. Qualora i Comuni intendano istituire un servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti prodotti dai soggetti posti in isolamento domiciliare, come suggerito dall’Istituto Superiore della Sanità (rapporto n. 3/2020), tale attività può essere attivata su richiesta degli interessati. Questo modus operandi consentirebbe di raggiungere la finalità di raccolta domiciliare, limitando i rischi connessi alla circolazione degli elenchi contenenti dati sulla salute e lascerebbe agli interessati, tra l’altro, la facoltà di decidere se usufruire di tale servizio, oppure continuare a provvedere personalmente al conferimento dei rifiuti (per il tramite delle reti familiari), nel rispetto delle raccomandazioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità.