La Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello, è intervenuta con la Sentenza n. 78 del 12 marzo 2019, andando a sanzionare gli Amministratori e il Dirigente finanziario di un Comune in quanto responsabili della rinuncia al credito per canoni passivi arretrati, maturati dal 2005 al 2007, dovuti da Associazioni.
Procediamo con la ricostruzione della vicenda.
Aprile 2009, la Giunta del comune di Biella decide, dopo una attenta verifica, “di rinunciare al credito esistente alla data del 31 dicembre 2007, quantificato in Euro 68.481,24 per canoni arretrati, maturati negli anni 2005, 2006 e 2007 a fronte della concessione di locali di proprietà dell’Amministrazione comunale in favore di 30 associazioni”.
La giustificazione alla decisione di cui sopra veniva trovata all’interno del Regolamento di contabilità che prevedeva, sia la possibilità di concedere “benefici economici” per interventi nei settori di pubblica utilità gestiti non direttamente dal Comune, sia la concessione di contributi, sussidi e convenzioni a terzi.
A questo punto nasce la prima azione di contrasto.
Il Segretario comunale interviene dando parere negativo dal momento in cui nel regolamento di contabilità comunale non era prevista in alcun punto la rinuncia di crediti già maturati.
Settembre 2014. La Procura contabile cita in giudizio l’intera Giunta, nonché il responsabile dei “Servizi Finanziari”, perché la Deliberazione, in violazione dell’art. 12 della Legge n. 241/1990, “mancava della specificazione delle ragioni che, in relazione a ogni singola associazione, giustificasse l’attribuzione del beneficio e i sottesi caratteri di utilità pubblica”.
Un ulteriore elemento aggravante era costituito dal fatto che la Deliberazione era stata adottata nonostante il parere negativo del Segretario e non veniva rispettata la condizione prevista dal Regolamento (artt. 94 e 96) circa “la rinuncia a crediti che fossero maturati in favore dell’Amministrazione in relazione alla gestione di beni comunali di natura patrimoniale”.
Secondo la Procura, la decisione aveva “determinato una situazione di svantaggio per le altre Associazioni operanti nel territorio ma non avevano sede in locali comunali”, ed infine perché “contraddiceva il precedente operato della stessa Amministrazione, che nel bilancio di previsione degli anni 2005–2007 aveva previsto quale poste attive i crediti in questione”.
La sentenza 77/15 dei Giudici territoriali determinava la Deliberazione “conforme al Regolamento comunale ed allo Statuto” ed assolvono, sia gli Amministratori che il Dirigente del “Servizio Finanziario”.
La Procura ha fatto ricorso in appello. La Sentenza in appello è di condanna dei 5 Amministratori e del Dirigente.