I contribuenti che, al 31 dicembre 2014, risultavano decaduti da una dilazione concessa ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73 potranno beneficiare di una riammissione alla dilazione presentando apposita domanda entro il 31 luglio 2015 (art. 11-bis del DL 66/2014 modificato dal DL 192/2014).
Risultano incluse nel piano di riammissione le dilazioni delle somme iscritte a ruolo, nonché quelle derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di addebito dell’INPS. Inoltre, questa riammissione alla dilazione può essere applicata anche alla decadenza dalla dilazione concessa ai sensi dell’art. 11-bis del DL 66/2014 pre-modifiche. Risultano invece escluse le dilazioni di importi scaturenti da istituti deflativi del contenzioso, nonché le dilazioni derivanti dalla definizione degli avvisi bonari. Non è, infine, possibile la riammissione di debitori che abbiano depositato il ricorso per l’ammissione al concordato preventivo o un piano di ristrutturazione dei debiti.
Per presentare domanda di riammissione bisogna inoltrare domanda ad Equitalia tramite i moduli disponibili sul sito internet, indicando il numero di rate che si richiedono (il numero massimo ammesso è di 72 rate mensili costanti).
A differenza delle situazioni ordinarie, in questo caso non è necessario dimostrare lo stato di temporanea difficoltà finanziaria, qualunque sia l’importo del debito interessato.
Il mancato pagamento di due rate (anche non consecutive) di questa particolare forma di dilazione comporta il decadimento dalla stessa.