Con la sentenza del 23 febbraio 2015, il Consiglio di Stato Sezione Terza ha sancito (in riferimento ai principi enunciati dall’Adunanza Plenaria n. 114/2011) che vi è un esplicito obbligo di motivazione per bandire un concorso unicamente nel caso in cui tale concorso sia identico a quello per il quale già esiste una graduatoria in corso di validità e nel caso in cui esso sia bandito dal medesimo ente. Dunque, non sussiste l’obbligo di motivazione qualora il nuovo concorso, pur identico a uno precedente, sia bandito da un ente diverso; ciò rimane valido anche qualora, in tempi successivi al bando, venga posto in essere un accordo tra i diversi enti che dia loro la possibilità di avvalersi reciprocamente delle graduatorie in corso di validità per il concorso in oggetto.
Fonte: Il quotidiano della PA