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29 Giugno 2015

Segretari e convenzioni

Con la circolare n. 3782/2015 il Ministero dell’Interno interviene a chiarire alcuni temi già affrontati nella circolare n. 485/2015, precisando che:

  • Nel caso in cui si sciolga una convenzione di segreteria, il segretario rimane in servizio nel Comune che ha effettuato la nomina fino al rinnovo degli organi di governo.
  • Le nuove regole per il calcolo del trattamento economico (non più basato sulla somma della popolazione dei Comuni aderenti, bensì solo sulla popolazione del solo comune capofila) non si applicano alle convenzioni stipulate ante-circolare 485 del 24 marzo 2015, ma solo alle nuove convenzioni stipulate successivamente (compresi proroghe e rinnovi).
  • Non è necessario che vi sia un unico vicesegretario per tutti i Comuni aderenti alla convenzione: è lecito anche disporre di più vicesegretari.

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