Gli enti locali non possono revocare la deliberazione di ricorso alla procedura di «predissesto» una volta scaduto il termine perentorio di 60 giorni per la presentazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale. L’approvazione di quest’ultimo deve obbligatoriamente essere preceduta dal varo del bilancio annuale di previsione e del rendiconto nei termini di legge. Lo ha chiarito la sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 22/2013. Entro lo stesso termine può essere
esercitata anche la facoltà di revocare l’istanza di ricorso alla procedura. Ciò che non è consentito è procedere alla revoca dopo la scadenza
dei 60 giorni: in tal caso, infatti, scatta automaticamente il cosiddetto «dissesto guidato».
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