Secondo quanto disposto dall’art. 11, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, richiamando le modifiche introdotte dal decreto sviluppo bis, vediamo come a far decorso dal I gennaio 2013 la forma elettronica dovrebbe essere l’unica consentita ai fini della stipula dei contratti.
Al fine di fornire degli strumenti utili per meglio comprendere il Codice e la sua applicazione l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha emesso la determinazione n. 1 del 19 febbraio 2013.
Questa determinazione fa presente come, nonostante sia decorso il termine ultimo del 1° gennaio 2013, sia ancora ammessa la scrittura privata in forma cartacea dei contratti e non vi sia obbligo di stipula con modalità elettronica, anche se le parti sono comunque libere di sottoscrivere il contratto con forma digitale.
Per la stipula con atto pubblico amministrativo è obbligatoria la sola modalità elettronica che può consistere anche nell’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa ai sensi del codice dell’amministrazione digitale; sempre previsto l’atto pubblico notarile informatico, ai sensi della legge sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili.