È giovedì 31 agosto il termine ultimo per deliberare in consiglio comunale l’adesione alla procedura agevolata liti pendenti. L’articolo 11 del Decreto Legge 50/2017 convertito in Legge 96/2017 consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, incluso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.
Può fare domanda il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo di giudizio o chi vi è subentrato e ne è legittimato evitando il pagamento di sanzioni e interessi di mora. Il contribuente, invece, deve pagare gli importi che all’atto impugnato hanno costituito l’oggetto di contestazione e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
Sono definibili i giudizi il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata il processo non sia concluso con pronuncia definitiva.
Per ogni controversia va effettuato un versamento separato e va presentata distinta domanda di definizione, esente da bollo. Il versamento può avvenire in forma rateale (massimo tre rate), per importi superiori a 2.000 €, secondo le seguenti scadenze:
- scade il 30 settembre 2017 il pagamento degli importi dovuti o della prima rata (pari al 40 % del totale delle somme dovute)
- per il 2017, la scadenza della seconda rata (pari all’ulteriore 40 % delle somme dovute) è fissata al 30 novembre
- per il 2018, la scadenza dell’ultima rata (pari al residuo 20 % delle somme dovute) è fissata al 30 giugno
Se il contribuente fa apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo, le controversie definibili non sono sospese. Se questo è il caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se il contribuente deposita copia della domanda di definizione e di versamento degli importi dovuti o della prima data, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018.