Il Consiglio nazionale del Notariato ha effettuato uno studio su imposta di registro, ipotecaria e catastale.
Il documento, il numero 248 del 2014, rileva come quando si operi con una procedura di scomputo dagli oneri di urbanizzazione, o nelle more dell’esecuzione di una convenzione di lottizzazione, gli atti di cessione gratuita di aree, o di opere di urbanizzazione, favorevoli all’Ente debbano comunque scontare l’imposta di registro fissa; resterebbe comunque vigente l’esenzione dall’imposta ipotecaria e catastale.
Questa interpretazione va contro il dettato del D.Lgs. 23/2011, art. 10 c. 4, che dispone che “sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie” in relazione agli atti a titolo oneroso aventi a oggetto il trasferimento di beni immobili”.