La legge «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento», n. 219 del 22 dicembre 2017 – sulla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2018 – entrerà in vigore il 31 gennaio.
L’articolo 4 predispone che ogni maggiorenne capace di intendere e di volere possa – attraverso le Dat (Disposizioni Anticipate di Trattamento) – esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
Le Dat devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello Stato civile del comune di residenza del disponente medesimo. Qualora le condizioni fisiche non lo consentano nelle forme sopracitate, le Dat possono essere espresse tramite videoregistrazione o altri dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
Con le stesse modalità le Dat sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Le Dat sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
La persona che detta il suo biotestamento può designare un fiduciario maggiorenne capace di intendere e di volere, che ne faccia le veci e le rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto così come il disponente può revocare l’incarico senza obbligo di motivazione.