Studio Sigaudo si offre per supportare le amministrazioni pubbliche nell’attività di equilibrio di bilancio degli enti locali.
Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, con l’art. 3, co. 1 lettera r), ha inserito nel Titolo VIII – Enti locali deficitari o dissestati – del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali o TUEL), l’art. 243-bis che prevede un’apposita procedura di riequilibrio di bilancio dei comuni nei quali sussistono squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario.
In un periodo di estrema tensione finanziaria e di difficoltà, anche alla luce dell’introduzione delle novità in materia contabile, lo strumento di verifica degli equilibri di bilancio degli enti locali ha assunto grande importanza.
La procedura di riequilibrio di bilancio comunale presuppone una situazione di evidente deficitarietà strutturale prossima al dissesto, che potrebbe dar luogo al procedimento del c.d. “dissesto guidato”, ma che si svolge privilegiando l’affidamento agli organi ordinari dell’Ente della gestione delle iniziative per il risanamento.
È una sorta di concordato con cui si cerca di supervisionare la gestione dell’Ente al fine di garantire i cittadini, attraverso il proseguimento dell’attività di erogazione dei servizi istituzionali e i soggetti terzi economicamente coinvolti in rapporti con l’Ente.
La procedura per il riequilibrio finanziario è cadenzata, con termini perentori, per lo svolgimento degli adempimenti e richiede anche l’intervento della Corte dei Conti nelle sue diverse articolazioni in fasi e momenti diversi del procedimento.
Le funzioni delle Sezioni Regionali di controllo non sono limitate all’approvazione del piano: infatti, successivamente a tale adempimento, spetta ad esse il compito di vigilare sull’esecuzione dello stesso, effettuando, ai sensi dell’art. 243-bis, comma 6, lett. a) i controlli già previsti dall’art. 1, comma 168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e ora riportati nel testo dell’art. 148-bis del TUEL, ed emettendo, all’occorrenza, apposita pronuncia.
Il Consiglio dell’Ente locale, nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura, deve approvare un piano di riequilibrio del bilancio comunale pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziario.
Lo Studio si può configurare come soggetto partner dell’Ente erogando un servizio a supporto che preveda interventi finalizzati ad avviare la procedura, contemplando quindi una puntuale analisi della documentazione contabile e amministrativa dell’Ente fino ad arrivare a coadiuvare la stesura degli atti amministrativi dichiarativi del predissesto e contabilmente dimostrativi delle problematiche generanti il problema.
Nel caso in cui il piano di riequilibrio venga concesso e approvato si attiverà poi un’attività di supporto e supervisione finalizzata a garantire il raggiungimento degli obiettivi scadenzati posti per ripristinare l’equilibrio.