Entro il 30 novembre 2013 i Comuni potranno deliberare se applicare la Tarsu o la Tia per il 2013 o “restare” con la Tares. La novità è contenuta nella legge di conversione del Dl 102/2013 (cosiddetto “decreto Imu”) approvato definitivamente dal Senato il 24 ottobre 2013.
La norma (articolo 5, comma 4-quater) dà la possibilità ai Comuni, solo per il 2013, di scegliere se applicare la Tares (il tributo rifiuti e servizi nato nel 2013 è già destinato a sparire nel 2014, sostituito dalla nuova Trise prevista dal “Ddl stabilità 2014”) o scegliere di determinare i costi del servizio rifiuti 2013 sulla base dei criteri 2012, riferendosi al regime di prelievo in vigore in tale anno (quindi Tarsu o Tia), in deroga a quanto previsto dal Dl 201/2011, convertito in legge 214/2011, istitutivo della Tares.
È fatta comunque salva la maggiorazione di 0,30 euro/mq che va allo Stato, prevista dal lo stesso decreto 201/2011. Se il Comune decide di applicare la Tarsu per il 2013, poiché va comunque rispettato il principio di copertura integrale del servizio rifiuti, i costi non coperti dal gettito andranno ottenuti dalla fiscalità generale del Comune.