L’imposta di soggiorno è stata introdotta con l’articolo 4 del Dlgs 23/2011 e prevede l’istituzione del tributo per i seguenti soggetti:
- Comuni capoluogo di Provincia;
- Unioni di Comuni;
- Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte.
Per l’adozione è necessaria una deliberazione del consiglio comunale e con lo stesso atto deve essere adottato il regolamento. È bene ricordare che esiste un limite massimo di 5 € per notte di soggiorno. I Comuni possono individuare modalità applicative del tributo ulteriori rispetto a quelle definite dal sopracitato regolamento, nonché prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.
Tale tributo può sostituire gli eventuali oneri imposti ai bus turistici per la circolazione e la sosta all’interno del territorio comunale.
L’imposta di soggiorno è legata per natura a uno scopo ben preciso collegato a un consumo di tipo turistico. Dunque tale gettito è da destinare obbligatoriamente al finanziamento a servizi e interventi connessi a questo settore. I soggetti passivi dell’imposta sono proprio le persone fisiche che alloggiano nelle strutture ricettive del Comune in cui l’imposta viene riscossa.
L’introduzione del comma 5-ter dell’articolo 4 della Manovra Correttiva 2017 ha attribuito un nuovo ruolo ai gestori delle strutture ricettive (ovvero i soggetti che incassano il canone) indicandoli come i responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno o del contributo di soggiorno di Roma capitale.
Fonte: Federico Gavioli, “Imposta di soggiorno, il tributo destinato a finanziare tutta le gamma dei servizi turistici”, Quotidiano del Sole 24 ore Enti Locali & PA, 13 agosto 2018.