Dal 1° luglio 2012 si abbandonano i crediti erariali, regionali e locali di importo non superiore a 30 euro, al posto del precedente limite di 16,53 euro che era fissato dal Dpr n. 129 del 16 aprile 1999. Non si può dunque procedere ad accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, per ciascun credito, con riferimento a ogni periodo d’imposta, non superi l’importo di 30 euro.
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