La sentenza ordinaria di Cassazione civile n. 5729 del 11/04/2012 ha ribadito come l’art. 19 del codice di procedura civile non richieda come prerogativa obbligatoria né il rapporto di parentela (cui è equiparato quello di affinità), né l’ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell’atto ai fini di determinare la validità di notifica di un atto.
Risulta quindi sufficiente l’esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la “persona di famiglia” consegnerà l’atto al destinatario dello stesso.
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