Sospensione dei termini dal 1° agosto al 15 settembre per i processi civili, amministrativi e tributari, il tutto ricomincerà lunedì 17 settembre.
Per meglio definire che cosa sia interessato dalla sospensione si rileva come godano di questo slittamento sia le scadenze relative alla presentazione del ricorso contro gli atti impositivi, sia introduttivo sia costitutivo, in tutti i gradi di giudizio, sia, per esempio, i depositi di documenti e/o memorie illustrative. Sospesi anche i termini per chi si avvale di alcuni degli strumenti deflativi del contenzioso, che già nella struttura normativa contengono un periodo di sospensione utile alla definizione: ebbene, i diversi intervalli di pausa possono applicarsi cumulativamente senza controindicazioni.
In pratica avremo:
- per l’avviso di accertamento la cui notifica è avvenuta all’interno del periodo di sospensione, ad esempio il 10 agosto, il termine di 60 giorni entro il quale è consentito proporre l’impugnativa avverso l’atto decorrerà da lunedì 17 settembre;
- per l’avviso di accertamento la cui notifica è il 9 luglio il termine per proporre ricorso sarà così determinato: 22 giorni dal 10 al 31 luglio, stop feriale dal 1° agosto al 15 settembre, 38 giorni dal 17 settembre al 24 ottobre.