L’Anas è responsabile della pulizia delle strade statali in gestione e, in caso di abbandono incontrollato di rifiuti, è legittimo che il Comune gli imponga di provvedere alla pulizia e al relativo corretto smaltimento, fatto salvo il diritto di rivalersi sull’autore materiale del fatto nel caso in cui quest’ultimo venga individuato.
Il Tar Campania ha, dunque, confermato i provvedimenti comunali nei confronti dell’Anas, basando la propria decisione sull’art. 192 del Codice dell’Ambiente che ritiene responsabile in solido con l’autore materiale del fatto anche il titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area; quest’ultimo, infatti, ha l’obbligo di esercitare sulla suddetta area una funzione di protezione e custodia per evitarne la trasformazione in discarica abusiva di rifiuti anche nocivi. In considerazione di tale ruolo di custodia, l’Anas è portato a rispondere, per colpa, per aver omesso comportamenti atti a prevenire eventuali fenomeni dannosi.