In tema di appalti sono due le problematicità affrontate spesso dalla giurisprudenza: la compatibilità o l’incompatibilità dei commissari di gara. Con la sentenza n. 1073 del 28 agosto 2017, il Tar Lombardia si è nuovamente pronunciato sull’annosa questione.
In particolare – se si evita che l’offerta venga indirizzata verso un modello fisso (potenzialmente inefficiente) e che si formi un pregiudizio a favore di un’impresa particolare – il ruolo del commissario di gara è definito legittimo anche nelle seguenti occasioni:
- Se in passato ha svolto il ruolo di consulente per uno dei partecipanti alla competizione ma non esistono più pendenze economiche
- Se è stato vagliato per una consulenza preliminare dalla stazione appaltante senza però formalizzare gli atti di gara che spettano agli organi gestionali dell’amministrazione aggiudicatrice.
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