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6 Luglio 2017

Ufficio Tecnico – Illegittima la gara presieduta dal responsabile del servizio

La presidenza della commissione di gara negli enti locali è un tema su cui il Codice appalti e il Tuel sono in netto contrasto. Il decreto legislativo 267/2000 afferma, con l’articolo 107, che questo ruolo, con le responsabilità che ne conseguono, possa essere ricoperto dal dirigente/responsabile del servizio. Al contrario il Codice dei contratti, con il comma 4 dell’articolo 77, sostiene l’incompatibilità del dirigente/responsabile del servizio a ricoprire la posizione di presidenza delle proprie commissioni di gara in quanto “i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”.

A sostegno di quest’ultima posizione si è espresso recentemente il Tar Puglia, Lecce, sezione II, con la pronuncia 1074/2017. A fronte di un ricorso in cui si lamentava l’illegittima composizione di una commissione di gara, presieduta del dirigente/responsabile del servizio interessato, il giudice pugliese ha evidenziato come un soggetto che abbia in precedenza svolto attività correlate al contratto non possa essere in grado di assicurare un’effettiva imparzialità e terzietà nei confronti dei soggetti economici interessati.

Ne deriva quindi che, fino a quando non sarà definito da parte dell’Anac l’apposito l’Albo delle commissioni, gli enti locali dovranno fissare degli indirizzi precisi sulla composizione delle commissioni di gara secondo quanto dettato dal Codice dei contratti.

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