Con la deliberazione n. 26/2019, la Corte dei conti dell’Abruzzo ha chiarito come i resti della capacità assunzionale si possano utilizzare per nuovi reclutamenti anche qualora non siano stati inseriti nel piano triennale dei fabbisogni riferito agli anni precedenti. “I resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell’epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini”.
“La determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica”. Il turnover degli enti locali si fonda su un procedimento che prevede di applicare una percentuale indicata dal legislatore sulla spesa dei cessati dell’anno precedente. A quella quota individuata di anno in anno si aggiunge la somma non ancora utilizzata della capacità assunzionale determinata nel triennio (che diverrà poi quinquennio) precedente. Il budget risultante è quello che l’amministrazione potrà destinare alle nuove assunzioni. In conclusione, possiamo dire che i resti assunzionali sono utilizzabili anche se non programmati nel piano dei fabbisogni.
Fonte: Gianluca Bertagna, Resti assunzionali utilizzabili anche se non programmati nel piano dei fabbisogni, Il Sole 24 Ore – Quotidiano Enti Locali & PA, 20 marzo 2019.