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fattura elettronica
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16 Dicembre 2013

Finanziario – Fatture elettroniche

SdI, dietro questo acronimo si cela il Sistema Di Interscambio, ovvero il “portale” gestito dall’Agenzia delle Entrate attraverso il quale sarà possibile per le pubbliche amministrazioni ricevere le fatture in formato elettronico da parte dei propri fornitori.
Con il comunicato stampa del 6 dicembre 2013 l’Agenzia ha varato la fase sperimentale di utilizzo del sistema, fase alla quale hanno potuto accedere volontariamente gli Enti che avevano siglato specifici accordi con i propri fornitori.
Questa procedura si basa su una norma non propriamente nuova, era infatti contenuta nella Finanziaria del 2008, legge 244/2007, ed è stata lanciata dal regolamento attuativo emanato con il decreto ministeriale 55/2013.
Dopo un primo periodo di “rodaggio” vedremo che, a far decorso dal 6 giugno 2014, la procedura diverrà obbligatoria per Ministeri, Agenzia Fiscali e Enti di previdenza; per questi enti sarà vietato continuare a ricevere fatture in forma cartacea.
Trascorso un anno, ovvero dal 6 giugno 2015, dovranno aderire anche tutte le altre amministrazioni pubbliche, a eccezione di quelle locali, per le quali si attende l’emanazione di un apposito decreto, finalizzato a determinare la data dalla quale anch’esse dovranno obbligatoriamente utilizzare questo strumento.
E’ importante rilevare come l’art. 6, comma 6, del D.M. 55/2013, affermi che a partire dai tre mesi successivi alle date sopra indicate, le pubbliche amministrazioni coinvolte non potranno assolutamente accettare fatture, eccezione fatta per quelle in formato elettronico inoltrate attraverso il Sistema di Interscambio, e, sempre nel rispetto del termine poc’anzi richiamato, non potranno neanche procedere ad alcun pagamento derivante dalla presentazione di documenti non elettronici.
La novità riguarda quindi un ampio ventaglio di operatori economici che, al fine di farsi trovare pronti per soddisfare il nuovo adempimento, dovranno prendere confidenza con il formato elettronico XML e la procedura di firma digitale.
Questo infatti è il “tecnicismo” alla base dell’emanazione della fattura elettronica in formato elaborabile dal Sistema di Interscambio.
Il fornitore elabora il documento sulla base delle informazioni dettagliatamente contenute all’interno dell’allegato A del D.M. 55/2013, dopo di che produce il file XML e lo sottoscrive con firma elettronica qualificata o digitale.
Il passo successivo è l’invio del modulo al SdI che, una volta ricevuto il file, procede con l’assegnazione di un identificativo e avvia una serie di controlli tecnici sullo stesso.
Nel caso in cui l’esito delle verifiche sia positivo la fattura verrà inviata alla pubblica amministrazione destinataria e il Sistema rilascerà apposita ricevuta di consegna.
Diversamente, se i controlli dovessero quindi dare esito negativo, il fornitore riceverà una notifica di “mancata consegna”.
La normativa prevede che i soggetti economici interessati posano avvalersi di intermediari per la trasmissione, l’archiviazione e la conservazione dei documenti, senza per questo veder diminuita la propria responsabilità in ambito fiscale.
Anche le P.A., tramite accordo, potranno operare da intermediari per altre pubbliche amministrazioni.

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