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10 Marzo 2016

Ufficio tecnico – Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

La sentenza n. 1873/2016 del Tar Lazio ha considerato completamente snaturato il criterio ex art. 83 del Codice dei contratti nel contesto di una gara, ufficialmente basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che ignori il dato economico costituito dal prezzo proposto dall’appaltatore.

La vicenda si riferisce a una gara informale per la concessione di un servizio di rimozione veicoli in sosta d’intralcio e/o pericolo; il valore della concessione era definito dalla stazione appaltante in un importo di 5,95 milioni (esclusa IVA) non ribassabile, e il criterio esplicito di riferimento per l’aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

I giudici hanno accolto, però, il ricorso presentato da uno dei partecipanti: il ricorrente ha evidenziato, nella procedura di attribuzione del punteggio, l’esclusivo utilizzo di criteri matematici legati agli elementi tecnici delle proposte, fatto che avrebbe tolto ogni margine di discrezionalità alla commissione di gara.

Si può leggere nella sentenza: “se è vero che in base all’articolo 83 del Codice il prezzo costituisce uno dei molteplici criteri di valutazione dell’offerta e che rientra nella discrezionalità della stazione appaltante prescegliere tali elementi e stabilire l’incidenza degli stessi nella valutazione dell’offerta, coglie tuttavia nel segno la società ricorrente quando afferma che la caratteristica essenziale del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa consiste nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, che si ottiene attraverso la combinazione degli elementi quantitativi con quelli qualitativi”.

Di seguito, il testo integrale della sentenza in commento:

1873 Tar Lazio

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