Il D.Lgs. 118/11 tratta, nell’articolo 11, la relazione sulla gestione che deve essere allegata al rendiconto.
Richiamando nello specifico quanto previsto nel comma 6 lettere j) vediamo come all’interno della relazione debbano essere riportati:
“gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le societa’ controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”.
Per adempiere a questa richiesta è necessario quindi che l’Ente si attivi e proceda all’inoltro delle lettere di verifica e incrocio dati.
Sulla base di quanto puntualmente riportato nella norma siamo in grado di ricondurre il controllo a:
- enti strumentali;
- società controllate;
- società partecipate.
I risultati ottenuti dovranno poi essere oggetto di asseverazione da parte dei rispettivi organi di revisione e collegi sindacali.
Nel caso in cui dovessero emergere delle discrepanze tra le informazioni acquisite e quelle detenute l’Ente deve impegnarsi a regolarizzare le posizioni entro e non oltre il 31/12/2018.
Si rileva in conclusione come detta operazione sia molto importante anche dal punto di vista della raccolta di informazioni contabili utili alla redazione del bilancio consolidato.