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20 Febbraio 2018

Finanziario – La verifica dei crediti e dei debiti

Il D.Lgs. 118/11 tratta, nell’articolo 11, la relazione sulla gestione che deve essere allegata al rendiconto.

Richiamando nello specifico quanto previsto nel comma 6 lettere j) vediamo come all’interno della relazione debbano essere riportati:

“gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le societa’ controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”.

Per adempiere a questa richiesta è necessario quindi che l’Ente si attivi e proceda all’inoltro delle lettere di verifica e incrocio dati.

Sulla base di quanto puntualmente riportato nella norma siamo in grado di ricondurre il controllo a:

  • enti strumentali;
  • società controllate;
  • società partecipate.

I risultati ottenuti dovranno poi essere oggetto di asseverazione da parte dei rispettivi organi di revisione e collegi sindacali.

Nel caso in cui dovessero emergere delle discrepanze tra le informazioni acquisite e quelle detenute l’Ente deve impegnarsi a regolarizzare le posizioni entro e non oltre il 31/12/2018.

Si rileva in conclusione come detta operazione sia molto importante anche dal punto di vista della raccolta di informazioni contabili utili alla redazione del bilancio consolidato.

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