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16 Febbraio 2018

Finanziario – Quando si può omettere l’emissione della fattura?

Accade sovente che emerga il dubbio inerente al fatto che sia obbligatorio emettere fattura fiscale o meno.

A tale proposito torna utile richiamare quanto previsto dall’art. 22 del DPR. 633/72, testo di riferimento per la normativa IVA. Detto articolo prevede che l’emissione della fattura non sia obbligatoria, a meno che non venga esplicitamente richiesta dal cliente al momento della effettuazione dell’operazione, nelle seguenti casistiche:

  • per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
  • per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
  • per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
  • per le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;
  • per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie.

Oltre a quanto sopra rilevato viene estesa la facoltà di non emissione della fattura anche ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l’osservanza dell’obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi.

Si ricorda come, qualora sussista l’obbligo di emissione di fattura, la normativa preveda la possibilità, per determinate casistiche, di sopperire a tale adempimento attraverso il ricorso ai corrispettivi e/o ricevute fiscali.

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