Il 12 febbraio u.s. il M.E.F. ha pubblicato un decreto all’interno del quale vengono fornite le linee guida per l’attuazione del riaccertamento straordinario. Riportiamo di seguito i punti principali presi in considerazione.
La delibera di Giunta, da adottare previo parere dell’Organo di revisione contabile, deve prevedere, con riferimento alla data contabile del 1° gennaio 2018, la cancellazione definitiva dei residui attivi e passivi antecedenti all’esercizio 2015 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e obbligazioni giuridicamente perfezionate scadute alla data del 31 dicembre 2017. Per ciascun residuo passivo eliminato, in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, deve essere indicata la natura della fonte di copertura, al fine della conservazione degli eventuali vincoli sul risultato di amministrazione.
Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto devono poi essere indicati gli esercizi nei quali l’obbligazione diviene esigibile, secondo i principi di competenza finanziaria potenziata. Queste operazioni determinano la necessità di variare anche il fondo pluriennale vincolato di entrata e di uscita dell’esercizio 2018 e di rideterminare gli accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità e ai fondi rischi e spese e il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2018.
Come ultimo obbligo, i Comuni che avranno effettuato il riaccertamento straordinario-bis dovranno fornire alla Ragioneria generale le informazioni sul maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui entro 30 giorni dalla delibera di giunta, attraverso la trasmissione del prospetto previsto dall’allegato 2/C firmato digitalmente dal responsabile finanziario.