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12 Marzo 2020

Rendiconto 2019 e il riaccertamento ordinario dei residui

Come previsto dall’art. 228 comma 3 del TUEL, stante l’avvicinarsi del termine di approvazione del rendiconto 2019, i responsabili di settore o servizio devono procedere con le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi di propria competenza, secondo le modalità previste dall’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011.

Una volta terminate le operazioni di riaccertamento, e predisposta del Servizio Finanziario la relativa delibera di Giunta di riaccertamento ordinario, i residui attivi e passivi potranno essere inseriti nel conto del bilancio.

Con operazione di riaccertamento si intende, come previsto dal sopracitato art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, l’attività che annualmente l’ente deve porre in essere con lo scopo di verificare, per i residui attivi e passivi, le ragioni del loro mantenimento.

Tra i residui attivi si possono conservare le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, che non sono state incassate. Mentre nei residui passivi sono conservate le spese impegnate, liquidate e liquidabili nel corso dell’esercizio, ma che non sono state ancora pagate. Vengono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato.

Al fine di effettuare una corretta reimputazione degli impegni è necessario incrementare per lo stesso importo il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire – nell’entrata degli esercizi successivi – l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. Come riporta la suddetta legge stessa: “La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”.

Compito del servizio finanziario è quello di comunicare ai responsabili dei vari settori l’elenco degli accertamenti e degli impegni assunti e che non risultano esauriti al 31 dicembre 2019.

L’attività che dovrà essere portata a termine, ai fini della predisposizione finale del rendiconto, prevede la verifica:

  1. Degli importi che potranno essere inseriti in bilancio come residui attivi e residui passivi, perché considerati obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esauritesi entro il 31 dicembre 2019. Tali residui potranno essere mantenuti per l’anno 2019 nel caso in cui la relativa fattura, o eventuale altro documento a prova del debito, sia stato comunicato all’ente entro il termine del 28 febbraio 2020. Diversamente il residuo può essere mantenuto solo nel caso in cui il responsabile o dirigente rediga una dichiarazione in cui attesti che l’obbligazione sia da considerarsi esigibile entro la fine dell’esercizio.
  2. Delle somme che, pur giuridicamente perfezionate, debbano considerarsi non esigibili e quindi reimputabili.
  3. Degli impegni e degli accertamenti che, in caso di mancanza di adeguato giustificativo, dovranno essere stralciati e per i quali sarà necessario indicare se il motivo dello stralcio derivi da insussistenza, prescrizione o inesigibilità. Per il mantenimento dei residui attivi di dubbia esigibilità sarà invece necessario che ogni responsabile di servizio fornisca adeguata spiegazione al responsabile del servizio finanziario, in modo da consentirgli di calcolare il corretto importo da accantonare a fondo crediti di dubbia esigibilità. I minori impegni e minori accertamenti concorreranno alla determinazione del risultato di amministrazione.

Le reimputazioni al 2020 vengono ufficializzate tramite delibera di Giunta di approvazione del riaccertamento ordinario o tramite determina del responsabile di servizio in situazioni di particolare urgenza.

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