L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera n. 840/2018, a seguito della ricezione di alcune istanze sull’argomento, ha fatto il punto sul ruolo e sui poteri del Responsabile anticorruzione e trasparenza.
La Legge n. 190/2012 stabilisce che ogni amministrazione approvi un Piano Triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza che valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio corruzione e indichi gli interventi organizzativi e le misure necessari per mitigarlo (art. 1, co. 2-bis). La predisposizione e la verifica di tale piano sono attribuite al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Le disposizioni che disciplinano questa figura sono contenute nella L. n. 190/2012, nel D.Lgs. n. 33/2013 (c.d decreto trasparenza), nel D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e nel D.Lgs. n. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.
Nella delibera n. 840/2018, partendo da una ricognizione delle disposizioni che delineano i compiti assegnati al Responsabile anticorruzione e trasparenza, l’A.N.A.C. ha fornito le proprie indicazioni rispetto ai casi sottoposti, affermando preliminarmente il “principio di carattere generale secondo cui non spetta al responsabile anticorruzione e trasparenza l’accertamento di responsabilità“. Il Responsabile anticorruzione e trasparenza, infatti, è tenuto a fare riferimento agli organi interni ed esterni all’amministrazione, ma sono loro che hanno specifici poteri e responsabilità sul buon andamento dell’attività amministrativa, nonché sull’accertamento di responsabilità. Nel caso in cui il Responsabile anticorruzione e trasparenza riscontra o riceve segnalazioni di irregolarità, effettua una deliberazione in riferimento a quanto rappresentato e verifica se, nel piano anticorruzione dell’ente, vi siano o meno misure volte a prevenire il tipo di fenomeno segnalato, anche al fine di valutare a quali organi interni o enti/istituzioni esterne rivolgersi per l’accertamento di responsabilità o per l’assunzione di decisioni. Un’unica eccezione al principio generale secondo cui non spetta al Responsabile anticorruzione l’accertamento di responsabilità è rappresentata dai poteri attribuitigli in materia di accertamento della violazione delle incompatibilità e inconferibilità degli incarichi disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013, poiché spetta al Responsabile anticorruzione “avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell’accertamento delle responsabilità soggettive e dell’applicazione della misura interdittiva prevista dall’art. 18 (per le sole inconferibilità)” (A.N.A.C., determinazione n. 833/2016). Infine, in riferimento allo specifico caso di rapporti fra il Responsabile anticorruzione di un’amministrazione vigilante e quello di un ente vigilato, per l’Autorità è opportuno che ognuno svolga le proprie funzioni in autonomia secondo le proprie responsabilità e competenze, attraverso un rapporto di leale collaborazione e di raccordo operativo, laddove emergono aree di sovrapposizione di interessi fra gli enti oppure nei casi di segnalazioni che riguardano ambiti di attività comuni. Non è, invece, configurabile un rapporto di sovraordinazione o subordinazione tra i Responsabili degli enti.
Fonte: Redazione PaWeb – Samantha Cerritelli, 15 novembre 2018.