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24 Aprile 2019

Rendiconto 2018: linee guida per i dati in Bdap

Con la deliberazione n.7/2019, la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, ha individuato le linee guida per la relazione per le relazioni dei revisori dei conti di Regioni e Province autonome sui consuntivi 2018.

Attraverso il nuovo schema di relazione, strutturato in dieci sezioni di quesiti e quadri contabili, i giudici contabili cercano di controllare i seguenti aspetti:

  • le situazioni di criticità finanziaria, con riferimento all’analisi e alla composizione del disavanzo, tenendo conto delle diverse tipologie e modalità di copertura previste dalla legge;
  • la ricognizione del grado di puntualità dei pagamenti e delle modalità di gestione di talune entrate proprie degli enti;
  • l’analisi della situazione di cassa e la corretta determinazione del risultato di amministrazione, nella parte vincolata e accantonata;
  • l’adeguatezza degli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità e la corretta costruzione del Fondo pluriennale vincolato, di parte corrente e di parte capitale;
  • la verifica dei rapporti di debito e di credito reciproco con gli organismi partecipati, tenendo conto anche degli esiti della revisione periodica delle partecipazioni societarie, a norma dell’art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175;
  • la valutazione delle corrette modalità di classificazione e imputazione della spesa e della complessiva affidabilità delle scritture contabili degli enti.

Tale schema di relazione continua a preferire la parte riguardante i “quesiti” a quella contenente i “quadri contabili”. Questi ultimi sono conservati nella Sezione VIII e sono relativi a dati non rintracciabili direttamente dagli schemi di bilancio armonizzato, ma che riguardano profili di particolare rilievo della gestione regionale (la gestione dei residui attivi e passivi, l’indebitamento, la sanità e il fondo di cassa). Non sono più richiesti i dati quantitativi del personale perché reperibili tramite Sico (Sistema conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche) né i dati di natura contabile sugli organismi partecipati, a loro volta rintracciabili tramite l’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro.

La deliberazione sottolinea poi quanto le attività dei revisori siano importanti per verificare la coerenza dei dati già presenti nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche e quanto risulta dai documenti contabili tenuti e/o approvati dall’ente. Questo è il motivo per cui si ribadisce ai revisori regionali, ancora non accreditarsi, di registrarsi quanto prima al Bdap. Un controllo simile andrà esercitato sulla conformità delle informazioni riguardanti le società partecipate inserite nella banca dati del Dipartimento del Tesoro.

Fonte: Anna Guiducci e Patrizia Ruffini, Rendiconto 2018, occhio ai dati in Bdap – Le linee guida della Corte dei conti, Il Sole 24 Ore – Quotidiano Enti Locali & PA, 24 aprile 2019.

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