Secondo quanto indicato dal punto 8.2 del Principio Contabile All. 4/1 D.Lgs 118/2011, nel DUP devono essere inseriti tutti i documenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione.
Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.
Nel caso in cui i termini di approvazione del DUP, e dei documenti di approvazione, non coincidano si aprono due scenari:
- l’approvazione del documento di programmazione precede l’approvazione del DUP: tale documento di programmazione dovrà essere adottato o approvato autonomamente, fermo restando il successivo inserimento dello stesso nel DUP;
- l’approvazione del documento di programmazione è successiva all’approvazione del DUP: tale documento di programmazione dovrà essere adottato o approvato autonomamente, fermo restando il successivo inserimento dello stesso nella Nota di Aggiornamento al DUP.
Una disciplina analoga è contenuta nel paragrafo 8.4, dedicato al DUP Semplificato, laddove si dispone che, fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP e non necessitano quindi di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:
a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;
b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
c) programma biennale di forniture e servizi;
d-e) piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa;
f) programmazione triennale del fabbisogno di personale;
g) altri documenti di programmazione.
Per quanto concerne l’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche, ed il relativo elenco annuale, gli stessi devono essere adottati dalla Giunta e successivamente pubblicati per 30 giorni durante i quali i soggetti interessati possono presentare eventuali osservazioni.
L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione.
Va da sé che, come individuato dal comma 1 dell’art.21 del Codice e dal comma 6 dell’art.5 del DM 14/2018, il programma triennale delle opere pubbliche potrà essere approvato solo successivamente all’approvazione del bilancio, e che occorrerà rispettare il termine di 90 giorni fra decorrenza del bilancio e approvazione del programma stesso.
Per avere maggiori informazioni sul servizio svolto da Studio Sigaudo consultate la nostra scheda: DUP – Documento Unico di Programmazione