In riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti, l’articolo 14 comma 2 dell’Allegato A della Delibera Arera n. 443/2019 prevede che:
- nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all’80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell’allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011 e smi;
- nel caso di tariffa puntuale a corrispettivo, non possa superare il valore massimo previsto dalle norme fiscali.
Nel primo caso si può inserire nel Piano Economico Finanziario l’80% del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, mentre il restante 20% deve essere finanziato con mezzi di bilancio. Nel secondo si può invece considerare un accantonamento pari allo 0,5% dei crediti fino a costituire un Fondo Svalutazione Crediti del 5%.
Adesso è importante capire come si ottiene l’80% del FCDE: intanto teniamo in considerazione che il PEF della TARI 2020 (anno a) è costruito sulla base dei dati contabili del 2018 (anno a – 2), a questo punto l’FCDE TARI da coprire con la tariffa non può essere calcolato facendo l’80% dell’importo FCDE definito per la competenza 2020.
La quota dell’80% da coprire con la tariffa sarà calcolata sui dati di consuntivo 2018 del Comune riproporzionato sul limite massimo del 100% con il metodo ordinario (altrimenti si crea disomogeneità tra enti e tra componenti contabili all’interno dello stesso ente). Dato che l’FCDE a consuntivo dell’anno a- 2 non comprende solo la TARI, occorre scorporare le singole voci. Bisogna sottrarre dall’FCDE 2018 riproporzionato al 100% l’FCDE 2017 riproporzionato al 100%. Di tale differenza occorre ancora dividere l’FCDE da TARI dall’FCDE da altre entrate.
Un’alternativa può essere quella di scorporare subito l’FCDE da TARI dai due importi FCDE 2018 e FCDE 2017 e fare dopo la differenza.
Un altro metodo valido è calcolare l’80% di FCDE, da coprire con la tariffa 2020, sulla base dell’importo in conto competenza 2018 assestato, riproporzionato sulla base del 100%.
Per i Comuni che sono passati a tariffa puntuale corrispettivo, sarà necessario calcolare la differenza tra Fondo Svalutazione Crediti 2018 e Fondo Svalutazione Crediti 2017. Dal momento che questi enti non contabilizzano la TARI corrispettivo a bilancio, la cui gestione è passata interamente al gestore, il calcolo dovrà essere effettuato prendendo in esame il bilancio del gestore stesso.
Analizziamo ora come le poste sopra calcolate debbano essere considerate ai fini dell’inserimento nel PEF: l’Allegato A della Delibera 443/2019 Arera prevede per la Tari tributo, all’art. 9 comma 1, il richiamo alla normativa vigente, mentre molto diversa è invece la valutazione da fare per la TARI corrispettivo. In questo caso è necessario considerare i crediti per i quali l’ente locale o il gestore abbiano portato a termine senza risultato tutte le azioni giudiziarie a disposizione per il recupero del credito o, in alternativa, nel caso sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta dal Fondo Svalutazione Crediti o rischi ovvero da garanzia assicurativa.
Per la TARI tributo, come da richiamo della norma, è possibile considerare le linee guida del MEF in ambito TARES 2013, inerenti alla relativa predisposizione del piano economico finanziario e calcolo tariffe. Secondo quanto sostenuto dal Ministero risulta possibile inserire all’interno del PEF un costo per perdita di crediti in caso di residui attivi privi di incasso trascorsi sei mesi dalla notifica della cartella o dell’ingiunzione fiscale.