Il contributo – previsto dall’art. 114 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 per l’importo complessivo di 70 milioni di euro – è destinato al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi sia dei comuni (per un importo totale di 65 milioni di euro) che delle province e delle città metropolitane (per un importo pari a 5 milioni di euro) in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da Covid-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali.
Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle autonomie speciali.
Allo scopo di uniformare l’attività sul territorio nazionale e prendendo in considerazione i quesiti già pervenuti in merito alla corretta codifica Siope un’email della Ragioneria Territoriale dello Stato fornisce le seguenti indicazioni e precisazioni:
- Entrata
· E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri - Spesa
· acquisto di materiale per la sanificazione: U.1.03.01.02.999 – Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;
· acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale dell’ente addetto alla sanificazione (mascherine per esempio): U.1.03.01.02.003 – Equipaggiamento;
· acquisto del servizio di sanificazione degli uffici e ambienti dell’ente: U.1.03.02.13.002 – Servizi di pulizia e lavanderia;
· trasferimento di risorse a terzi, con il vincolo di destinazione di provvedere alla sanificazione degli ambienti dell’ente (ad esempio biblioteche comunali, asili nido comunali, ecc.): codice SIOPE previsto per i trasferimenti correnti, attribuito attenendosi alla “regola del primo beneficiario” in virtù della quale il trasferimento è classificato in considerazione del soggetto che effettivamente riceve il trasferimento.