naviga tra gli articoli
Condividi l'articolo
24 Aprile 2020

I diversi risvolti del Bilancio in tempo della COVID-19 – Parte 2

Bilancio approvato o esercizio provvisorio

In questo momento abbiamo una principale diversificazione operativa tra gli enti, vi sono infatti coloro che lavorano sulla base del bilancio 2020/2022 già approvato e quelli che si trovano ad agire, sfruttando la proroga in essere, in esercizio provvisorio. Come vedremo di seguito, gli enti che non hanno approvato il bilancio si ritrovano con strumenti fortemente limitati e il periodo di emergenza, agendo come effetto amplificatore, mette ancor più in evidenza che sia una prassi da evitare. Una corretta programmazione, che sul bilancio si spinge già sui tre anni, dovrebbe agevolare il processo di approvazione entro la fine del periodo precedente per evitare l’esercizio provvisorio.

Essendo questa fase operativa caratterizzata da una moltitudine di interventi di variazione vediamo che, nel caso degli enti che si trovano ad operare in esercizio provvisorio, queste variazioni possono essere effettuate per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenze la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente.

Riconducendo la nostra operatività prevalentemente a operazioni straordinarie rileviamo quindi il motivo che giustifica gli interventi sul nostro bilancio.

A fronte delle necessità sopra richiamata posso quindi operare delle variazioni in esercizio provvisorio, presentiamole a memoria:

  • Prelevamento fondo di riserva: il prelevamento dal fondo di riserva può essere effettuato per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi o da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente); oppure per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente. Qualora detto prelevamento avvenga in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione sarà necessario sottrarre dall’importo massimo del fondo di riserva il totale dei prelevamenti disposti durante l’esercizio provvisorio.
  • Variazioni di esigibilità.
  • Variazioni di PEG.
  • Variazioni di bilancio.
  • Applicazione avanzo presunto ai fini degli equilibri.

Articolo redatto dal Dott. Domenico Coviello e Dott. Marco Sigaudo.

Articoli correlati

Scorri i documenti