Il Consiglio di Stato – con la sentenza n. 3895/2020 – delinea le competenze dei Comuni relativamente alla gestione dei rifiuti urbani. Infatti all’ente comunale spetta disciplinare la modalità del servizio di raccolta e di trasporto, nel caso in cui non vengano attivate le gestioni rifiuti degli Ato (sebbene siano stati comunque istituiti).
L’organizzazione della gestione dei rifiuti, che rientra a pieno titolo nel servizio di igiene urbana nell’ambito dei servizi pubblici locali (articolo 112 del Dlgs 267/2000), spetta dunque al Comune così come la scelta dell’impianto di smaltimento, mentre l’amministrazione regionale ha il potere di approvare il Piano rifiuti, dettare direttive e indirizzi, autorizzare anche deroghe.
Infine i giudici hanno affermato che quest’ultima non ha il potere di controllare il rispetto delle prescrizioni normative sulla gestione dei rifiuti da parte dell’ente locale, piuttosto può curare e predisporre dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e vigilare sulla gestione.
Fonte: Maria Luisa Beccaria, Consiglio di Stato: la gestione dei rifiuti può essere affidata alla partecipata, Il Sole 24 Ore – Quotidiano Enti Locali & PA, 19 giugno 2020.