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16 Marzo 2016

Finanziario – No alla compensazione di un debito verso il Comune con la realizzazione di un’opera pubblica

La Corte dei Conti del Molise ha risposto negativamente alla “richiesta di parere in merito alla possibilità, in base alla normativa vigente, di prevedere, in un regolamento comunale ad hoc, la compensazione dei debiti di cui terzi risultano titolari, consentendo a tali terzi di essere autorizzati ad eseguire opere pubbliche per l’intero importo del debito comprensivo degli interessi maturati, previa apposita progettazione comunale, senza l’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica trattandosi di compensazione” (deliberazione n. 12/2016/PAR).

Le motivazioni presentate dai giudici per il rifiuto sono le seguenti:

  • “Il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”) impone alle amministrazioni aggiudicatrici, come definite all’art. 3, comma 25 del medesimo decreto, e con esclusione delle sole ipotesi tassativamente previste in via d’eccezione, di osservare le regole della c.d. evidenza pubblica per la conclusione di contratti aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere. La natura assolutamente inderogabile della citata normativa rende pertanto del tutto impraticabile qualunque comportamento che di fatto ne realizzi una sostanziale elusione. Il contratto concluso senza l’osservanza delle prescritte procedure di legge sarebbe dunque affetto da nullità per violazione di norma imperativa, ex art. 1418, comma 1 c.c., oltre a determinare l’emersione in capo agli autori di tali condotte delle connesse ipotizzabili responsabilità, primariamente di carattere amministrativo.”
  • “Ai sensi dell’art. 1242, comma 1, primo periodo, c.c. la compensazione, quale modo di estinzione dell’obbligazione alternativo all’adempimento, opera tra crediti reciproci omogenei, liquidi ed esigibili, esclusivamente dal momento in cui i rapporti vengono a coesistere. Ne deriva che tale istituto non potrebbe – neppure in ipotesi – trovare applicazione nel caso in questione, in quanto uno dei due crediti (quello dell’appaltatore nei confronti del committente) oltre ad essere futuro risulta di verificazione del tutto eventuale, venendo ad esistenza unicamente a seguito della integrale e soddisfacente realizzazione dell’opera.”

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