È di recente definizione, la pubblicazione di riferimento in Gazzetta Ufficiale è avvenuta il 22 ottobre, il metodo regolamentare che le pubbliche amministrazioni devono seguire per rifiutare legittimamente le fatture elettroniche; a questo proposito diventa fondamentale citare il recente Decreto del ministero dell’Economia e delle finanze n. 132 del 24 agosto 2020.
Non sarà possibile rifiutare le fatture per motivi diversi da quelli indicati nel Decreto.
L’indicazione di specifiche cause di rifiuto delle fatture elettroniche consentirà di efficientare il processo di spesa, assicurando la certezza e l’obiettività dell’esito dei controlli delle fatture emesse dai fornitori delle amministrazioni pubbliche e velocizzare il processo di pagamento agli operatori economici che forniscono beni e servizi.
A partire dal 6 novembre 2020 le amministrazioni pubbliche dovranno motivare l’esito di rifiuto riportando nel campo “Descrizione della Notifica esito committente” una delle cinque motivazioni previste dal Decreto:
- fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della PA destinataria della trasmissione del documento;
- omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura;
- omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;
- omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci;
- omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.