Il Tar Sicilia, con la sentenza n. 1316/2015, ha condannato il Comune di Caltanissetta a risarcire una società operante in quel settore per il danno provocato alla stessa dall’approvazione tardiva e non motivata del Piano comunale per gli impianti pubblicitari.
Nella vicenda in esame, infatti, il Tar ha riconosciuto la presenza di colpa da parte della PA per non aver approvato il Piano in tempi ragionevoli, ignorando anche una precedente sentenza del Tar e una diffida ad adempiere da parte della società, e ha anche confermato il nesso di causalità tra il tardivo adempimento e il danno subito dalla società; sulla base di tali presupposti ha condannato il Comune al risarcimento di una somma individuata in via equitativa.
Il riferimento normativo principale in questa vicenda è stato il comma 2-bis della Legge n. 241/1990: secondo quanto da esso previsto, infatti, è legittima la richiesta di risarcimento del danno a carico della PA in presenza di un danno ingiusto derivante dall’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento da parte della PA stessa.