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4 Maggio 2017

Finanziario – Ristoro penale estinzione anticipata mutui

Il Ministero dell’Interno comunica che a seguito della presentazione delle istanze entro il termine stabilito del 31 marzo 2017 relative alla comunicazione provvisoria degli indennizzi per le estinzioni anticipate, totali o parziali, di mutui e prestiti obbligazionari dell’anno 2017, è stato elaborato il riparto provvisorio del relativo fondo.

Gli importi sono allegati al decreto del direttore centrale della finanza locale del 2 maggio 2017.

 

DECRETO DIRETTORE CENTRALE FINANZA LOCALE, 2 MAGGIO 2017

Visto, l’articolo 9 – ter , comma 1, del decreto legge n. 113 del 24 giugno 2016, come modificato dalla legge 7 agosto 2016 n. 160 (G.U Serie Generale n. 194 del 20/08/2016) che dispone : “Al fine di consentire l’erogazione di contributi per l’estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione iniziale di 14 milioni di euro per l’anno 2016 e di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.”;

Visto il successivo comma 2, del citato articolo 9 – ter, che stabilisce: “Gli enti locali interessati trasmettono tramite il sistema web del Ministero dell’interno le proprie richieste entro il 31 ottobre 2016, per l’anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018, con criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 settembre 2016.”;

Visto il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 14 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2017, con il quale sono approvati per gli anni 2017 e 2018 i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati e di successiva assegnazione del fondo in esame;

Tenuto conto che l’estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, riferita all’anno 2017, può perfezionarsi anche successivamente alla data 31 marzo 2017, di presentazione del modello ma, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017;

Visto l’articolo 2, comma 1, del richiamato decreto ministeriale del 14 marzo 2017, con il quale sono approvati i modelli “A” e “B” relativi alla comunicazione rispettivamente provvisoria e definitiva degli indennizzi relativi alle estinzioni anticipate, totali o parziali, di mutui e prestiti obbligazionari dell’anno 2017 e 2018;

Visto l’articolo 3, commi 1 e 2, del citato decreto interministeriale che stabilisce: “1.La quantificazione del contributo, che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ne hanno diritto, sarà assicurata nel limite massimo dei fondi. Qualora il fondo risultasse insufficiente alla copertura delle richieste pervenute, il contributo è assegnato mediante riparto del fondo stesso secondo il criterio proporzionale. 2. Ai fini del corretto accertamento da parte dei comuni dei contributi assegnati, nel rispetto dei principi contabili previsti per i contributi a rendicontazione, gli stessi saranno comunicati con atto del Direttore Centrale della Finanza Locale, da adottarsi entro il 10 novembre 2017 e 10 novembre 2018, rispettivamente per gli anni 2017 e 2018”;

Visto il successivo articolo 4 del richiamato decreto interministeriale che dispone le modalità e termini per la presentazione della domanda di contributo;

Preso atto che l’ammontare complessivo delle richieste pervenute è pari a euro 41.894.231,33;

 

DECRETA

(Articolo unico)

  1. Il Fondo destinato alla estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, di cui in premessa è determinato  per l’anno 2017  in euro 41.894.231,33.
  2. Il  fondo è ripartito in favore dei comuni indicati nell’allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, nella misura a fianco di ciascuno indicata, sulla base delle richieste presentate da ciascun ente.
  3. I comuni di cui all’allegato elenco sono tenuti a presentare, nei termini e con le modalità fissate dall’articolo 4 del Decreto ministeriale del 14 marzo 2017, la certificazione dell’onere effettivamente sostenuto a titolo di indennizzo per l’estinzione totale o parziale dei mutui e prestiti obbligazionari effettivamente effettuata nel corso del 2017.
  4. L’importo del contributo  da assegnare in favore dei comuni indicati nell’allegato elenco sarà determinato sulla base delle certificazioni di cui al comma 3 e comunque in misura non superiore agli importi assegnati con il presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, sulle pagine del sito internet del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale della finanza locale, con effetti di pubblicità legale.

Roma, 2 maggio 2017

IL DIRETTORE CENTRALE

 

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