I servizi che non rientrano tra quelli cui è applicabile il Codice dei contratti pubblici non possono essere oggetto di affidamento diretto da parte della stazione appaltante (delibera n. 13/2015 della Corte dei Conti, sezione centrale controllo legittimità).
Secondo quanto previsto dall’articolo 27 del Codice dei contratti pubblici, infatti, i servizi non riconducibili alle regole ordinarie di affidamento devono seguire una procedura semplificata, ma comunque soggetta al rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario (principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità): tale procedura prevede un confronto tra almeno cinque partecipanti invitati a concorrere per l’affidamento. In tal modo, dunque, la scelta avviene attraverso una procedura di valutazione comparativa concorrenziale.
Tuttavia, è effettivamente possibile ricorrere anche ad una procedura negoziata con un unico operatore (art. 57, comma 2, lettera b), DLgs n. 163/2006), rispettando però alcune indicazioni:
- nelle premesse del provvedimento è necessario indicare in modo chiaro ed esauriente le motivazioni che hanno condotto a optare per tale procedura;
- è necessario accertare con il massimo rigore i presupposti fissati dalla legge per l’ammissibilità di tale procedura (sentenza n. 3488/2015 del Consiglio di Stato, sezione III).