La sentenza n. 10831/2015 della sezione 1-quater del Tar Lazio ricorda che, in caso di cambi di destinazione d’uso (anche senza opere edili), occorre richiedere il permesso di costruire: la Scia non è, infatti, sufficiente.
Questa indicazione è contenuta nell’art. 17, comma 1, lettera n) della Legge n. 164/2014, che ha inserito una norma ad hoc (art. 23-ter) nel DPR n. 380/2001 (Testo unico per l’edilizia): in caso di passaggio da una destinazione d’uso ad un’altra, occorre richiedere il permesso di costruire da rilasciarsi a cura del Comune entro il termine di 90 giorni.
Differenti sono, però, le situazioni a seconda che il cambio si verifichi all’interno della stessa categoria funzionale oppure da una categoria funzionale ad un’altra:
- Passaggio da una categoria funzionale ad un’altra – necessità di richiedere permesso di costruire anche in assenza di opere edili.
- Cambio all’interno della stessa categoria – necessità di presentare la Scia allo Sportello Unico per l’Edilizia, in caso di immobili residenziali, o allo Sportello Unico per le Attività Produttive, in caso di locali per attività di impresa.
Quanto sopra riportato, è valido esclusivamente nel caso in cui i cambi rispettino la destinazione urbanistica impressa dal Piano Regolatore Generale all’area in cui sorge il locale interessato; in caso contrario, invece, ancor prima della Scia e del permesso di costruire, è indispensabile che venga effettuata la cosiddetta ‘variante urbanistica’.