Il Tar Campania, sezione VII di Napoli, ha stabilito che, affinché una cessione di aree di proprietà comunale sia valida e legittima, è necessario che l’Ente metta in atto un procedimento ordinario a evidenza pubblica; il ricorso a sistemi derogatori (ad esempio la trattativa privata ex art. 41 del Rd n. 827/1924) costituisce azione illegittima (sentenza n. 5456/2015).
La sentenza in commento evidenzia l’esistenza di un’ipotesi derogatoria prevista dalla Legge n. 127/1997: tale deroga, tuttavia, specifica che la procedura alternativa deve comunque assicurare il rispetto dei “principi generali dell’ordinamento giuridico-contabile” e, soprattutto, deve essere sempre realizzata rispettando i “criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell’ente interessato”. La caratteristica precipua del procedimento a evidenza pubblica, nonché lo scopo perseguito dall’ente pubblico, infatti, è la possibilità di ottenere le migliori condizioni economiche possibili.
Dunque, occorre nominare un responsabile di procedimento che si adoperi per predisporre un avviso pubblico: in tal modo si intende, infatti, stimolare manifestazioni di interesse da parte di soggetti terzi con cui contrattare. In alternativa, invece, dopo l’avviso pubblico si può procedere subito alla redazione di un bando vero e proprio.