Il decreto ministeriale del 26 luglio 2012 sull’accatastamento dei fabbricati rurali strumentali dà attuazione al decreto legge 201/2011 introducendo alcune novità.
Il nuovo decreto ha previsto che “ai fini dell’iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1 (abitazioni e fabbricati rurali strumentali) , diversi da quelli censibili nella categoria D/10, è apposta una specifica annotazione“. Si è estesa quindi ai fabbricati rurali strumentali una procedura precedentemente destinata esclusivamente alle abitazioni.
Inoltre l’inserimento della suddetta annotazione sugli atti catastali produce gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.
La Circolare n.2/2012 dell’Agenzia del Territorio offre adeguate indicazioni operative in ordine alla trattazione delle domande finalizzate all’inserimento, negli atti catastali, della sussistenza del requisito di ruralità.