Gli agenti contabili, ossia coloro che, all’interno dell’ente locale, maneggiano denaro pubblico o si occupano della gestione di beni di proprietà dell’ente stesso, sono classificabili in diversi modi a seconda del criterio preso in considerazione:
- Primo criterio di classificazione: presenza o meno di un atto di legittima investitura à agenti contabili “di diritto” o “di fatto”
- Secondo criterio di classificazione: esistenza di un rapporto di dipendenza o meno con l’amministrazione pubblica à agenti contabili “interni” o “esterni”
- Terzo criterio di classificazione: tipologia del bene maneggiato à agenti contabili “a denaro” o “a materia”
- Quarto criterio di classificazione: funzione svolta à agenti consegnatari dei beni, agenti del pagamento o agenti della riscossione.
Secondo quanto previsto dal Tuel, l’operato degli agenti contabili deve essere sottoposto a periodici controlli da parte dell’organo di revisione economico-finanziaria ma vi è anche la possibilità per l’amministrazione dell’ente di operare periodiche verifiche di cassa. Oltre a ciò, la Corte dei Conti si riserva un controllo giurisdizionale esterno, al fine di tutelare l’interesse pubblico attraverso la verifica di una corretta gestione delle risorse pubbliche. Gli agenti contabili sono, dunque, chiamati a giustificare il proprio operato in sede di giudizio di conto; tale giudizio può concludersi con il discarico (ossia il riconoscimento di una corretta gestione), con una condanna (ossia il mancato riconoscimento del discarico di alcune somme o beni) o con la rettifica dei resti (ossia la modifica dei valori di chiusura).
Fonte: Quotidiano Enti Locali